Sempre la L.R. 33/77 vieta l'asportazione, il trasporto, la commercializzazione della cotica erbosa e dello strato superficiale dei terreni; prevede anche un limite alla raccolta di ogni specie di fiore in massimo di 6 esemplari per raccoglitore, fatta eccezione delle specie protette, delle quali č assolutamente vietata la raccolta; vieta altresė la cattura, dall'1 marzo al 30 settembre, delle lumache del genere Helix con un massimo di 2 kg. al giorno nel resto dell'anno.
La stessa legge vieta la raccolta, la distruzione, l'uccisione delle uova e dei girini delle altre specie e dei rospi del genere Bufo, dei quale č vietato anche la cattura e il commercio degli adulti.