Sempre la L.R. 33/77 vieta l'asportazione, il trasporto, la commercializzazione
della cotica erbosa e dello strato superficiale dei terreni; prevede anche un
limite alla raccolta di ogni specie di fiore in massimo di 6 esemplari per
raccoglitore, fatta eccezione delle specie protette, delle quali č
assolutamente vietata la raccolta; vieta altresė la cattura, dall'1 marzo al 30
settembre, delle lumache del genere Helix con un massimo di 2 kg. al giorno nel
resto dell'anno.
La stessa legge vieta la raccolta, la distruzione, l'uccisione delle uova e dei
girini delle altre specie e dei rospi del genere Bufo, dei quale č vietato
anche la cattura e il commercio degli adulti.